Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 dicembre 1993 al 17 aprile 2002. Leggi il testo vigente →

[1](T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, artt. 50, ultimo comma, 52, 49 e 47, n. 4, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 28, ultimo comma).

[2]Le operazioni di cui all'art. 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro ((le ore 22)) del giorno seguente. Se per causa di forza maggiore l'Ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, ((alle ore 22 del lunedi')) successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede gia' spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'art. 67 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali. Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni del Collegio e della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio e quello dei rappresentanti ((dei candidati nel collegio uninominale e)) di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonche' le firme del presidente e di almeno due scrutatori. La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al Cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile. In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'art. 75.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1993 al 17 aprile 2002

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 28 dicembre 1993

Confronto con la versione in vigore dal 3 giugno 1957 al 28 dicembre 1993. 4 parole tolte, 10 parole aggiunte.

Le operazioni di cui all'art. 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore tolto: 14 aggiunto: 22 del giorno seguente. Se per causa di forza maggiore l'Ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore tolto: 14 del martedi' aggiunto: 22 del lunedi' successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le … del Collegio e della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio e quello dei rappresentanti aggiunto: dei candidati nel collegio uninominale e di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonche' le firme del presidente e …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art73 · fonte del testo

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