Operazioni di votazione si svolgono dalle ore 6 alle 22 del giorno fissato per la elezione e dalle ore 7 alle ore 14 del giorno successivo. Gli elettori, che siano ancora nei locali del seggio, sono ammessi a votare anche oltre i termini predetti. Per il rinvio delle operazioni di votazione, la chiusura della sala e la ricostituzione dell'Ufficio elettorale di sezione valgono, in quanto applicabili, le norme di cui ai commi 5), 6), 7) ed 8) dell'art. 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29. Subito dopo la chiusura della votazione, il presidente procede alle operazioni di cui all'art. 47 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e, quindi, alle operazioni di scrutinio, che debbono essere iniziate e proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.

Testo vigente dal 12 giugno 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art28 · fonte del testo

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