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1. COMMA ABROGATO DALLA L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270. 2. COMMA ABROGATO DALLA L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270. 3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui e' stato attributo il voto ((e il cognome del candidato o dei candidati cui e' attribuita la preferenza)). Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista ((e dei voti di preferenza)). 42 3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ((e i voti di preferenza)). Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheta stessa viene subito impresso il timbro della sezione. 42 4. E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto. 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 DICEMBRE 1993, N. 534. 6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 20 DICEMBRE 1993, N. 534. 7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruita' dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270. 8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 maggio 2015, n. 52

42

con decorrenza dal 1 luglio 2016

La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che le presenti modifiche si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Testo in vigore dal 23 maggio 2015 al 12 novembre 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 23 maggio 2015

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 2005 al 23 maggio 2015. 23 parole aggiunte.

… operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede.tolto: ... Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urnatolto: ... e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui e' stato attributo il voto aggiunto: e il cognome del candidato o dei candidati cui e' attribuita la preferenza. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista aggiunto: e dei voti di preferenza. 3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista aggiunto: e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 maggio 2015, n. 52

    La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che le presenti modifiche si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art68 · fonte del testo

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