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1. Appena compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente da' inizio alle operazioni di scrutinio. 2. Allo scopo, uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale e' dato il voto ed il cognome del candidato al quale e' attribuita la preferenza, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza. 3. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto e' stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione. 4. E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto. 5. E' vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista. 6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere. 7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruita' dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali. 8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Testo in vigore dal 10 settembre 1991 al 21 agosto 1993

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 10 settembre 1991

Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1991 al 10 settembre 1991. 108 parole tolte, 173 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: (T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 50, comma 1° e 2°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 28, ultimo comma, e 31, ultimo comma).

tolto: Compiuteaggiunto: 1. Appena compiute le operazioni di cui all'articolo tolto: precedente aggiunto: 67, il presidentetolto: :

tolto: 1) procede allo spoglio dei voti: aggiunto: da' inizio alle operazioni di scrutinio. 2. Allo scopo, uno scrutatore, designato tolto: dalla sorte aggiunto: con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra,tolto: ... la preferenza... aggiunto: il numero progressivo della lista per la quale e' dato il voto ed il cognome del candidato al quale e' attribuita la preferenza, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza. aggiunto: 3. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista tolto: e aggiunto: ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto e' stato spogliato, nella cassetta aggiunto: o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. aggiunto: Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione. 4. E' vietato estrarre dall'urna tolto: un scheda, aggiunto: una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta aggiunto: o scatola, dopo spogliato il voto. aggiunto: 5. E' vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista. 6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggiotolto: ;

tolto: 2) conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti quanto al numero dei voti validi riportati complessivamente dalle liste dei candidati, sommato a quelloaggiunto: . Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di tolto: lista nulli e dei voti di lista contestati, siano stati essi provvisoriamente assegnati o non assegnati;

tolto: 3) accerta aggiunto: preferenza conseguiti da ciascun candidato viene riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere. 7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del tolto: prospetto del verbale col numero tolto: dei votanti e degli iscritti e, in caso di discordanza, ne indica la ragione aggiunto: degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruita' dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali. 8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicatotolto: :aggiunto: ; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art68 · fonte del testo

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