((1. Alle ore otto antimeridiane della domenica fissata per l'inizio della votazione il presidente riprende le operazioni elettorali)). 2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 50, ultimo comma. 3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione.
Testo vigente dal 17 aprile 2002
