1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Cam- era dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 mano 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 45, dopo il terzo comma, e' inserito il seguente: "Il presidente, previa constatazione dell'integrita' del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda";
  • b)all'articolo 45, ultimo comma, la parola: "sei" e' sostituita dalle seguenti: "sei e trenta";
  • c)l'articolo 46 e' sostituito dal seguente: "Art. 46. - 1. Alle ore sei e trenta antimeridiane del giorno fissato per la votazione il presidente riprende le operazioni elettorali. 2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 50, ultimo comma. 3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione.";
  • d)all'articolo 58, secondo comma, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Sono vietati altri segni o indicazioni"; e le parole: "Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalita' e nei limiti stabiliti dagli articoli 59, 60 e 61." sono soppresse;
  • e)all'articolo 59, i commi secondo, terzo e quarto sono abrogati;
  • f)gli articoli 60 e 60-bis sono abrogati;
  • g)l'aticolo 64 e' sostituito dal seguente: "Art. 64. -1. Le operazioni di votazione terminano alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.";
  • h)l'articolo 65 e' abrogato.

Testo vigente dal 6 agosto 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-08-04;277~art3 · fonte del testo

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