Art. 23 — L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 12

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Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni. Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il Primo presidente della Corte di Cassazione, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri. L'Ufficio centrale nazionale decide ((nei due giorni)) successivi. Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

Testo in vigore dal 25 aprile 1976 al 28 dicembre 1993

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 259/2009

    Questione inammissibile
    19 ottobre 2009

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 87 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 51, primo comma, 103, primo comma, 113 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della CEDU, nella parte in cui non prevedono l'impugnabilità davanti al giudice amministrativo delle decisioni emesse dall'Ufficio elettorale centrale nazionale aventi per effetto l'arresto della procedura, per la definitiva esclusione del candidato o della lista dal procedimento elettorale. Il quadro normativo e giurisprudenziale evidenzia che, contrariamente all'assunto del rimettente, non vi è nell'ordinamento un vuoto di tutela delle situazioni giuridiche soggettive nel procedimento elettorale preparatorio delle elezioni alle Camere del Parlamento, avendo la Corte di Cassazione indicato nello stesso organo parlamentare il giudice competente. Inoltre, posto che non si può condividere l'assunto secondo cui le situazioni soggettive che vengono in rilievo nel detto procedimento elettorale sarebbero interessi legittimi, dal momento che si controverte del diritto di elettorato passivo, le controversie aventi ad oggetto il diritto di un candidato a partecipare ad una competizione elettorale potrebbero essere attribuite al giudice amministrativo solo a titolo di giurisdizione esclusiva e l'introduzione di un nuovo caso di tale tipo di giurisdizione può avvenire esclusivamente per legge, come prescrive l'art. 103, primo comma, Cost.

    Art. 23 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati · Art. 87 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 25 aprile 1976

Confronto con la versione in vigore dal 3 giugno 1957 al 25 aprile 1976. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri. L'Ufficio centrale nazionale decide nei tolto: tre aggiunto: due giorni successivi. Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art23 · fonte del testo

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