Art. 22 — T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 14, secondo periodo, nn. 1, 2, 3 e 4, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 11

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L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione ((...)) delle liste dei candidati:

  • 1)ricusa ((...)) le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 17;
  • 2)ricusa ((...)) le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli articoli 14, 15 e 16;
  • 3)verifica se ((...)) le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18- bis, cancellando gli ultimi nomi ((e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis));
  • 4)((...)) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;
  • 5)((...)) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di eta' al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
  • 6)cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista gia' presentata nella circoscrizione.
  • 7)((NUMERO ABROGATO DALLA L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270)). I delegati ((...)) di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista. L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuova mente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati ((...)) delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonche' correzioni formali e deliberare in merito.

Testo in vigore dal 31 dicembre 2005 al 23 maggio 2015

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1993 al 31 dicembre 2005. 75 parole tolte, 35 parole aggiunte in 7 capoversi.

L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione tolto: delle candidature nei collegi uninominali e delleaggiunto: ... delle liste dei candidati:

1) ricusa tolto: le candidature nei collegi uninominali e leaggiunto: ... le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 17;

2) ricusa tolto: le candidature nei collegi uninominali e leaggiunto: ... le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli articoli 14, 15 e 16;

3) verifica se tolto: le candidature nei collegi uninominali e leaggiunto: ... le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori … superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18- bis, cancellando gli ultimi nomi aggiunto: e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis;

4) tolto: dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali eaggiunto: ... cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;

5) tolto: dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali eaggiunto: ... cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che …

7) tolto: dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati gia' presentatisi in altro collegio aggiunto: NUMERO ABROGATO DALLA L. 21 DICEMBRE 2005, N. 270. I delegati tolto: di ciascun candidato nei collegi uninominali e diaggiunto: ... di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio … riunisce nuova mente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati tolto: dei candidati nei collegi uninominali eaggiunto: ... delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonche' correzioni formali e deliberare in merito.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art22 · fonte del testo

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