Art. 11 — Esame delle liste dei candidati

L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

  • 1)ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 9;
  • 2)ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli articoli 6, 7 e 8;
  • 3)verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto e comprendano un numero di candidati non inferiore a tre; dichiara non valide le liste che non corrispondano a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei deputati assegnati al Collegio, cancellando gli ultimi nomi;
  • 4)cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;
  • 5)cancella dalle liste i nomi dei candidati, che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di eta' al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
  • 6)cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista gia' presentata nella circoscrizione.

Testo vigente dal 12 giugno 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art11 · fonte del testo

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