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1. ((A pena di nullita' dell'elezione nessun candidato puo' essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale e un candidato puo' essere incluso in liste con il medesimo contrassegno, in una o piu' circoscrizioni, solo se capolista e fino ad un massimo di dieci collegi plurinominali)). A pena di nullita' dell'elezione, nessun candidato puo' accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. 42
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 maggio 2015, n. 52
42con decorrenza dal 1 luglio 2016
La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che la presente modifica si applica per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.
Testo in vigore dal 23 maggio 2015 al 12 novembre 2017
