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1. Nessun candidato puo' essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullita' dell'elezione. ((A pena di nullita' dell'elezione, nessun candidato puo' accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica)).

Testo in vigore dal 31 dicembre 2005 al 23 maggio 2015

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 35/2017

    Illegittimità dichiarata
    9 febbraio 2017

    Sono ritenute inammissibili - per carenza di motivazione - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. g), della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), e degli artt. 18-bis, comma 3, primo periodo, 19, comma 1, primo periodo, e 84, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati o sostituiti rispettivamente dall'art. 2, commi 10, lett. c), 11 e 26, della medesima legge, sollevate dal Tribunale di Messina in riferimento agli artt. 1, primo e secondo comma, 2, 48, secondo comma, 51, primo comma, e 56, primo e quarto comma, Cost. Detti parametri non sono neppure evocati nella parte motiva, ma solo nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione. ( Precedenti citati: sentenze n. 59 del 2016, n. 248 del 2015 e n. 100 del 2015; ordinanze n. 122 del 2016 e n. 33 del 2016 ).

    Art. 1 Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati · Art. 1 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati · Art. 2 Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati · Art. 83 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 1993 al 31 dicembre 2005. 20 parole tolte, 21 parole aggiunte.

1. Nessun candidato puo' essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullita' dell'elezione. tolto: Nessun candidato puo' essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in piu' di tre circoscrizioni, pena la nullita' dell'elezione aggiunto: A pena di nullita' dell'elezione, nessun candidato puo' accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art19 · fonte del testo

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