Corte costituzionale

Sentenza n. 26/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/02/1970 · relatore Giuseppe Chiarelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 113, comma

quinto, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (testo unico delle leggi

recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), promosso con

ordinanza emessa il 27 maggio 1968 dal pretore di Stradella nel

procedimento penale a carico di Pessina Francesco ed altri, iscritta al

n. 161 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 14 gennaio 1970 il Giudice relatore

Giuseppe Chiarelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il pretore di Stradella, nel procedimento penale a carico di

Francesco Pessina e altri, ha proposto la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 113, comma quinto, D.P.R. 30 marzo 1957, n.

361 (testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera

dei deputati), in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Osserva

l'ordinanza che la norma impugnata, con lo stabilire che ai reati

elettorali non si applicano le norme del codice di procedura penale

relative alla sospensione dell'esecuzione della condanna e alla non

menzione nel certificato del casellario giudiziario, viola il principio

di eguaglianza, in quanto, nel momento storico attuale, i detti reati

non determinano un allarme sociale diverso e maggiore di quello di

alcuni reati comuni, ai quali sono applicabili i detti benefici.

Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato,

con atto d'intervento depositato il 14 agosto 1968, in cui,

richiamandosi a precedente sentenza di questa Corte, si chiede che la

questione sia dichiarata infondata.

Nella discussione orale la difesa del Presidente del Consiglio ha

insistito in tale richiesta. Considerato in diritto :

L'impugnato art. 113, comma quinto, del testo unico delle leggi

recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (approvato con

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361) è testualmente identico all'art. 102,

comma quinto, del testo unico delle leggi per la composizione e

l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (approvato con

D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).

Con sentenza 29 maggio 1962, n. 48 (ribadita nell'ordinanza 23

ottobre 1964, n. 85), questa Corte dichiarò non fondata la questione

di legittimità costituzionale del predetto articolo 102, comma quinto,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, ritenendo non arbitrario

né irrazionale il trattamento differenziato ivi previsto per i reati

elettorali rispetto ad altri reati.

Poiché la questione ora proposta, in relazione all'art. 113,

comma quinto, del testo unico delle leggi per le elezioni della Camera

dei deputati, è sostanzialmente la medesima decisa con la sentenza

innanzi citata, e non sono stati addotti nuovi argomenti a sostegno

della dedotta illegittimità costituzionale, la Corte non può che

confermare quanto ritenuto con la precedente decisione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 113, comma quinto, del testo unico delle leggi recanti norme

per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30

marzo 1957, n. 361, sollevata con l'ordinanza in epigrafe indicata in

riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma nella

sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio

1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO - MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:26 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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