Corte costituzionale

Sentenza n. 125/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/05/1974 · relatore Paolo Rossi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 99, primo

comma, e 113, quinto comma, del d.P.R.30 marzo 1957, n. 361 (Testo

unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati), promosso

con ordinanza emessa l'11 aprile 1972 dal pretore di Prato nel

procedimento penale a carico di Bartelloni Bruno, iscritta al n. 195

del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 165 del 28 giugno 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri:

udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1974 il Giudice relatore

Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento a carico di Bruno Bartelloni, imputato

del reato previsto e punito dall'art. 99 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,

per aver turbato una riunione di propaganda elettorale, il pretore di

Prato ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27,

terzo comma, della Costituzione, questione incidentale di legittimità

costituzionale della suddetta norma incriminatrice nonché dell'art.

113, quinto comma, del citato d.P.R., che sancisce l'inapplicabilità

del beneficio della sospensione condizionale della pena in ordine ai

reati elettorali.

Osserva il giudice a quo che l'impugnato art. 99, primo comma, del

t.u. delle norme sull'elezione della Camera dei deputati, nel comminare

identica pena (reclusione da uno a tre anni, oltre la multa) tanto per

l'ipotesi dell'impedimento della riunione elettorale quanto per quella

della mera turbativa, operando una completa equiparazione, quoad

poenam, delle due diverse fattispecie, contrasterebbe con il principio

costituzionale d'eguaglianza. Inoltre il citato art. 113, parimenti

impugnato, poiché deroga ai principi vigenti in tema di sospensione

condizionale della pena unicamente a cagione della natura elettorale

del reato, prescindendo dall'entità della pena e dalla pericolosità

del reo, sembra rappresentare un'ingiustificata discriminazione in

violazione dello stesso principio d'eguaglianza nonché del principio

dell'emenda perché non consente ad un delinquente primario,

assoggettandolo ad una lunga detenzione, di redimersi attraverso il

rimprovero contenuto nella prima condanna.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto

depositato il 17 luglio 1972, chiedendo dichiararsi l'infondatezza

della questione proposta.

Osserva la difesa dello Stato che la previsione di pene edittali

contenute tra gli stessi minimi e massimi tanto per il caso di

impedimento delle riunioni di propaganda elettorale quanto per

l'ipotesi di semplici turbative delle medesime, non appare affatto

arbitraria e costituisce esercizio di discrezionalità politico-legislativa. Rileva inoltre l'Avvocatura che il giudice a quo, nel

riproporre la questione concernente il divieto di concessione della

sospensione condizionale della pena, già respinta dalla Corte

costituzionale con le sentenze n. 48 del 1962 e n. 26 del 1970, non ha

prospettato nuovi motivi degni di considerazione. Infatti

l'eventualità che l'assoggettamento alla pena contrasti con l'art. 27

della Costituzione sembra una contraddizione in termini posto che

proprio secondo tale norma l'esecuzione delle pene deve tendere alla

rieducazione del condannato. Considerato in diritto :

1. - La Corte è chiamata a decidere se l'art. 99, primo comma, del

d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, secondo cui è punito con la reclusione

da uno a tre anni, oltre che con la multa, sia chi impedisce una

riunione elettorale, sia chi ne turba lo svolgimento, contrasti o meno

con il principio costituzionale d'eguaglianza equiparando, quoad

poenam, due fattispecie oggettivamente diverse per gravità.

La questione è infondata.

È vero che l'impedimento della riunione elettorale costituisce

fatto più grave della semplice turbativa in ordine al bene

direttamente tutelato, rappresentato dal regolare svolgimento della

competizione elettorale. Va peraltro osservato che la turbativa dei

comizi è un evento assai pericoloso per la sicurezza pubblica, tale da

giustificare, sotto questo profilo, la previsione di pene edittali

altrettanto gravi e pari a quelle previste per l'ipotesi d'impedimento.

Il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità politica, non

ha quindi operato arbitrariamente, sicché non sussiste

l'illegittimità denunziata.

Né può ignorarsi che la norma impugnata viene applicata dal

giudice nell'esercizio di un potere discrezionale di graduazione della

pena, per effetto del quale potrà irrogare una sanzione congrua

rispetto all'effettiva gravità della condotta.

2. - Il pretore di Prato ha altresì denunciato, in riferimento

all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, l'art. 113, quinto comma,

del citato d.P.R. n. 361 del 1957, che vieta la concessione del

beneficio della sospensione condizionale della pena agli autori di

reati elettorali. Tale norma è stata espressamente abrogata con legge

27 dicembre 1973, n. 933, entrata in vigore dopo l'emanazione

dell'ordinanza di rimessione. Pertanto, secondo la costante

giurisprudenza di questa Corte, è d'uopo rinviare gli atti al giudice

a quo per un nuovo esame della rilevanza alla stregua dello Jus

superveniens.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 99, primo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Testo

unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati),

sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione,

con l'ordinanza in epigrafe indicata;

ordina la restituzione degli atti al pretore di Prato per un nuovo

esame della questione concernente l'art. 113, quinto comma, del citato

testo unico.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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