Art. 100 — T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 74

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 3000 a lire 20.000. Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi e' punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto e' commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena e' della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro. Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, e' punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro. 36

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

36

La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 23 novembre 2006, n. 394 (in G.U. 1a s.s. 29/11/2006 n. 47), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 100, terzo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati), come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 2 marzo 2004, n. 61 (Norme in materia di reati elettorali)".

Testo vigente dal 30 novembre 2006

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 394/2006

    Ha colpito questo articolo
    23 novembre 2006

    La nozione di norma penale di favore, intesa come quella che "sottrae" una certa classe di soggetti o di condotte all'ambito di applicazione di altra norma maggiormente comprensiva, è la risultante di un giudizio di relazione fra due o più norme compresenti nell'ordinamento in un dato momento. Sulla base di tali premesse, risulta palese la natura di norme penali di favore delle disposizioni di cui agli artt. 90, terzo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e 100, terzo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come sostituiti rispettivamente dall'art. 1, comma 2, lettera a) , numero 1), e dall'art. 1, comma 1, lettera a) , della legge 2 marzo 2004, n. 61: applicando il principio di specialità, infatti, dette disposizioni - che puniscono con la sola ammenda chi commette falsi nelle autenticazioni di sottoscrizioni di liste di elettori o candidati e chi forma falsamente liste di elettori o di candidati - sottraggono dall'ambito applicativo di norme più ampie, compresenti nell'ordinamento - che qualificano come delitti e puniscono con pena detentiva i falsi di cui ai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale nonché la falsa formazione e l'alterazione di schede o altri atti destinati alle operazioni elettorali, la sostituzione, soppressione o distruzione dei medesimi, l'uso di atti falsificati, alterati o sostituiti di cui al secondo comma dei medesimi artt. 90 e 100 - talune fattispecie, allo scopo e con l'effetto di riservare loro un trattamento sanzionatorio sensibilmente più mite. - Sulla impossibilità di inquadrare nelle norme penali di favore le disposizioni che delimitano l'area di intervento di una norma incriminatrice, v., citata, sentenza n. 161/2004. - Sulla impossibilità di far discendere la qualificazione di norma penale di favore dal raffronto tra una norma vigente ed una norma anteriore, v., citate, sentenze n. 330/1996 e n. 108/1981, ordinanza n. 175/2001.

    Art. 100 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati · Art. 1 Norme in materia di reati elettorali · Art. 90 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 novembre 2006

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 2004 al 30 novembre 2006.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 23 novembre 2006, n. 394 (in G.U. 1a s.s. 29/11/2006 n. 47), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 100, terzo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati), come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 2 marzo 2004, n. 61 (Norme in materia di reati elettorali)".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art100 · fonte del testo

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