Corte costituzionale

Ordinanza n. 151/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/04/1987 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo

comma, legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme integrative sui

referendum) promosso con ordinanza emessa il 7 settembre 1983 dal

Giudice Istruttore presso il Tribunale di Bergamo nel procedimento

penale a carico di Cocozza Sabino ed altri iscritta al n. 494 del

registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 39, Prima Serie Speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale contro Cocozza

Sabino ed altri il G. i. presso il Tribunale di Bergamo, con

ordinanza emessa il 7 settembre 1983 e pervenuta alla Corte

Costituzionale il 19 giugno 1986

(R.O. n. 494/1986), ha sollevato, su istanza di parte, questione di

legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost.:

1) dell'art. 51, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n.

352 (Norme integrative sui referendum), nella parte in cui non

prevede che le sanzioni previste dall'art. 100, secondo comma, del

d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme

per l'elezione della Camera dei deputati), si applicano anche quando

i fatti contemplati in tale norma riguardino le firme per richiesta

di referendum;

2) in via conseguenziale, dell'art. 51 della suindicata legge n.

352/1970 (come modificato a seguito dell'accoglimento della prima

eccezione), nella parte in cui non prevede che per i reati ivi

menzionati si applichi il termine prescrizionale di cui all'art. 100,

secondo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle

leggi per la composizione e la elezione degli organi delle

amministrazioni comunali), sempre in riferimento all'art. 3 Cost.;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, eccependo

l'inammissiblità o, in subordine, l'infondatezza della questione;

Considerato che l'ordinanza omette, in relazione ad entrambe le

questioni, fra loro strettamente collegate, qualsiasi riferimento

alla fattispecie dedotta in giudizio, ed è quindi carente in modo

assoluto di motivazione sulla rilevanza delle questioni stesse;

che, pertanto, per costante giurisprudenza di questa Corte,

entrambe le questioni devono essere dichiarate manifestamente

inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 51, della legge 25 maggio 1970, n. 352, come

sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal giudice istruttore

presso il Tribunale di Bergamo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CORASANITI

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:151 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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