1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 100, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: "Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi e' punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto e' commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena e' della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro. Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, e' punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro";
  • b)all'articolo 106, le parole: "con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 2.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro". 2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)all'articolo 90:
  • 1)il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: "Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi e' punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto e' commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena e' della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro. Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, e' punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro";
  • 2)il quarto comma e' abrogato;
  • b)all'articolo 93:
  • 1)le parole: ", ovvero chi sottoscrive piu' di una dichiarazione di presentazione di candidatura" sono soppresse;
  • 2)e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Chiunque sottoscrive piu' di una dichiarazione di presentazione di candidatura e' punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro".

Testo vigente dal 11 marzo 2004

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 394/2006

    Ha colpito questo articolo
    23 novembre 2006

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 90 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, come sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. a) , numero 1), della legge 2 marzo 2004, n. 61, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dal momento che il giudice non ha adeguatamente ponderato il quadro normativo di riferimento e non ha, pertanto, sufficientemente motivato in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio a quo . - Sulla ininfluenza del trattamento sanzionatorio previsto per il reato per cui si procede sulla decisione del giudice a quo , quale giudice dell'udienza preliminare v., citate, sentenza n. 295/2002 e ordinanza n. 156/2000.

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 100 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati · Art. 1 Norme in materia di reati elettorali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-03-02;61~art1 · fonte del testo

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