L'art. 99, primo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, secondo cui è punito con la reclusione da uno a tre anni, oltre che con la multa, sia chi impedisce una riunione elettorale, sia chi ne turba lo svolgimento, non contrasta con il principio costituzionale d'eguaglianza. Invero anche se l'impedimento della riunione elettorale costituisce fatto più grave della semplice turbativa in ordine al bene direttamente tutelato, rappresentato dal regolare svolgimento della competizione elettorale, la turbativa dei comizi è un evento assai pericoloso per la sicurezza pubblica, tale da giustificare, sotto questo profilo, la previsione di pene edittali altrettanto gravi e pari a quelle previste per l'ipotesi d'impedimento. Il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità politica, non ha quindi operato arbitrariamente, sicché non sussiste l'illegittimità costituzionale.
Art. 3 cost. · Art. 99 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati · Art. 113 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati