Art. 99 — T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 72

Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 15.000. Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena e' della reclusione da due a cinque anni.

Testo vigente dal 3 giugno 1957

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 125/1974

    Questione infondata
    8 maggio 1974

    L'art. 99, primo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, secondo cui è punito con la reclusione da uno a tre anni, oltre che con la multa, sia chi impedisce una riunione elettorale, sia chi ne turba lo svolgimento, non contrasta con il principio costituzionale d'eguaglianza. Invero anche se l'impedimento della riunione elettorale costituisce fatto più grave della semplice turbativa in ordine al bene direttamente tutelato, rappresentato dal regolare svolgimento della competizione elettorale, la turbativa dei comizi è un evento assai pericoloso per la sicurezza pubblica, tale da giustificare, sotto questo profilo, la previsione di pene edittali altrettanto gravi e pari a quelle previste per l'ipotesi d'impedimento. Il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità politica, non ha quindi operato arbitrariamente, sicché non sussiste l'illegittimità costituzionale.

    Art. 3 cost. · Art. 99 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati · Art. 113 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art99 · fonte del testo

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