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[1]Assegni ad "personam"

[2]Art. 1 secondo comma, legge 12 ottobre 1960, n. 1183.

[3]Qualora la pensione in atto risulti d'ammontare superiore a quella derivante dall'applicazione degli articoli 37 e 73, la differenza sara' corrisposta come assegno "ad personam", riversibile a favore dei superstiti secondo le norme del presente testo unico, da riassorbire in occasione di aumenti del trattamento di pensione.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art87 · fonte del testo

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