Articolo abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n.658.
Abrogato dal 1 settembre 1967
Articolo abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n.658.
Abrogato dal 1 settembre 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967. 81 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Contributo straordinario dello Stato.
tolto: Artt. 4 e 5 legge 12 ottobre 1960, numero 1183.
tolto: In aggiunta al contributo di cui all'art. 23 del presente testo unico lo stato versera' alla Cassa nazionale per la previdenza marinara un contributo straordinario di L. 1.000.000.000, per gli esercizi finanziari 1962-1963 e 1963-64, relativi agli oneri derivanti alla Cassa stessa fino a tutto il 30 giugno 1959 dal riconoscimento dei servizi militari di cui al primo comma del citato articolo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art86 · fonte del testo
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