Articolo abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n.658.
Abrogato dal 1 settembre 1967
Articolo abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n.658.
Abrogato dal 1 settembre 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967. 274 parole tolte, 9 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Contribuzione volontaria dell'iscrizione - Liquidazione della posizione assicurativa e trasferimento dell'iscritto all'assicurazione generale obbligatoria.
tolto: Art. 15 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595.
tolto: L'iscritto appartenente al personale amministrativo che cessa di prestare servizio presso aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati prima di avere maturato il diritto a pensione, ha facolta', presentando apposita domanda entro il termine di un anno dalla data di cessazione del servizio:
tolto: a) di rimanere iscritto alla "Gestione speciale", e di continuare il versamento del contributo nella misura prevista dal successivo art. 68, in tal caso sono conservati all'iscritto e alla sua famiglia tutti i diritti derivanti dal presente testo unico;
tolto: b) oppure, di ottenere il pagamento dell'80% della riserva matematica risultante nel fondo a capitalizzazione, fatta deduzione della riserva occorrente per il riconoscimento, nell'assicurazione generale obbligatoria, del servizio prestato. Qualora l'iscritto cessato dal servizio non si avvalga di una delle due facolta' previste dal precedente comma:
tolto: a) ove possa far valere almeno 20 anni di contribuzione alla "testione speciale" rimane iscritto senza versamento del contributo. In tal caso la pensione spettante all'iscritto o ai superstiti sa ia' calcolata in relazione alla retribuzione pensionabile riferita alla data di cessazione dal servizio e la pensione cosi' calcolata sara' maggiorata, nella stessa misura e con le stesse modalita' con le quali risulteranno maggiorate le pensioni liquidate con decorrenza dalla suddetta data di cessazione dal servizio;
tolto: b) ove non possa far valere 20 anni di contribuzione, sara' trasferita all'assicurazione facoltativa - ruolo mutuality - come versamento unico alla data di cessazione dal servizio, l'80% della riserva matematica esistente nel fondo a capitalizzazione, previa deduzione della riserva necessaria per il riconoscimento, nella assicurazione generale obbligatoria, del servizio prestato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art67 · fonte del testo
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