Articolo abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n.658.
Abrogato dal 1 settembre 1967
Articolo abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n.658.
Abrogato dal 1 settembre 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967. 72 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Assegno di morte.
tolto: Art. 38 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 19 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560; articoli 3 e 16 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 491; art. 25 legge 25 luglio 1952, n. 915.
tolto: Nel caso di morte dell'assicurato senza che sussista per i superstiti il diritto alla pensione si applicano le disposizioni dello art. 13 della legge 4 aprile 1952 n. 218.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art47 · fonte del testo
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