Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967. Leggi il testo vigente →

[1]Utilizzazione della contribuzione ai fini della Gestione marittima.

[2]Art. 113 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595.

[3]L'iscritto che abbia almeno dieci anni di navigazione effettiva, e che cessi di prestare servizio presso le aziende di cui al precedente art. 61 puo' ottenere, purche' ne faccia domanda entro un anno dalla data di cessazione del servizio, che i periodi di lavoro a terra con contribuzione alla "Gestione speciale", gli siano riconosciuti utili, per i 3/5 della loro durata, ai fini previsti dalla "Gestione marittimi". In tal caso non si applicano le disposizioni del successivo art. 79 e 1,80% della riserva matematica risultante nel fondo a capitalizzazione della "Gestione speciale" e' dovuto alla "Gestione marittimi".

Testo in vigore dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art69 · fonte del testo

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