Articolo abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n.658.
Abrogato dal 1 settembre 1967
Articolo abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n.658.
Abrogato dal 1 settembre 1967
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2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967. 124 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Determinazione della misura dei contributi.
tolto: Art. 11 e 13 legge 25 luglio 1952, n. 1595, decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1957.
tolto: Ai fini della determinazione della misura dei contributi e delle pensioni la retribuzione, nel limite massimo di lire 2.080.000 annue, si considera costituita come segue: stipendio o paga; indennita' di contingenza; indennita' di grado; assegno ad personam; tredicesima mensilita' o rateogratifica natalizia. Per i dirigenti si considera come retribuzione lo stipendio convenzionale fissato all'uopo dalle speciali norme contrattuali, nel limite massimo stabilito dal precedente comma. Il limite previsto dal primo comma, del presente articolo puo' essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art65 · fonte del testo
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