Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 19/1986

    Questione infondata
    30 gennaio 1986

    In un sistema mutualistico e solidaristico qual è quello dell'I.N.P.S., per quanto i contributi del lavoratore servano per il conseguimento di finalità che trascendono gli interessi dei singoli ed abbiano carattere generale, pur tuttavia è innegabile che essi diano vita ad un diritto del prestatore d'opera a conseguire le prestazioni previdenziali, di guisa che il legislatore non può, senza violare quel principio di proporzionalità che sorregge il sistema pensionistico, non tenere conto delle dette contribuzioni. Di conseguenza, secondo i principi già affermati in precedenti pronuncie, riguardo al cumulo tra pensione e retribuzione, mentre è costituzionalmente illegittimo il divieto di cumulo totale, non lo è quello parziale previsto dall'art. 52, secondo e quinto comma d.P.R. 26 dicembre 1962, n. 2109, fino a quando esso non toglie (come nel caso) al pensionato più di quello che per effetto dei contributi versati gli sarebbe spettato. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell'art. 52, secondo e quinto comma, del d.P.R. 26 dicembre 1962, n. 2109, il quale prevede a carico del pensionato della Cassa Nazionale della Previdenza Marinara che dopo il pensionamento continua a lavorare alle dipendenze di un terzo, non obbligato alla iscrizione alla detta Cassa, la riduzione di un quarto della pensione nel limite massimo del quarto della retribuzione). - S. nn. 155/1969 e 30/1976.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 52 Testo unico previdenza marinara

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967. 279 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Annullamento del libretto di navigazione, ridazione della pensione in caso di rioccupazione, sospensione della pensione in caso di reimbarco e riliquidazione.

tolto: Art. 28 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 16 regio decreto-legge 19 agosto 1913, n. 1500; art. 25 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818; articolo 24 legge 25 luglio 1952, n. 915.

tolto: La liquidazione della pensione, ai sensi del presente testo unico, comporta il definitivo annullamento del libretto di navigazione. Ai titolari di pensione che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di altri, il trattamento complessivo di pensione previsto dal presente testo unico e' ridotto di una quota pari ad un quarto del trattamento stesso, salvo quanto disposto nell'ultimo comma. I lavoratori sono tenuti a dichiarare al proprio datore di lavoro la loro qualita' di pensionati. Ove, per particolari necessita', l'Autorita' marittima autorizzi il reimbarco di persone che hanno liquidato la pensione ai sensi dell'art. 36 del presente testo unico sui navi soggette all'obbligo di contribuzione alla Cassa nazionale per la previdenza marinara il pagamento della pensione e' sospeso. In tal caso, quando sia avvenuto lo sbarco definitivo, puo' essere provveduto ad una nuova liquidazione della pensione, purche' la nuova navigazione acquistata dopo la sospensione dell'assegno abbia complessivamente una durata non inferiore ad uni anno. Il datore di lavoro, a seguito della denuncia o comunque accertata la qualita' di pensionato del proprio dipendente, ha lo obbligo di detrarre dalla retribuzione l'importo della quota prevista nel secondo comma e di versarlo alla Cassa nazionale per la previdenza marinara la quale lo accreditera' al Fondo di ripartizione. La trattenuta di cui al precedente comma non puo' superare il quarto della retribuzione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art52 · fonte del testo

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