Corte costituzionale

Sentenza n. 19/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/01/1986 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, commi

secondo e quinto, d.P.R. 26 dicembre 1962, n. 2109 (Approvazione del

testo unico delle leggi sulla previdenza marinara), promosso con

ordinanza emessa il 15 febbraio 1978 dalla Corte di Appello di Napoli

nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Aiello Antonio ed

altro, iscritta al n. 472 del registro ordinanze del 1978 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 1979;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1986 il Giudice relatore

Francesco Greco;

udito l'avv. Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Aiello Antonino e Prestipino Carlo, dopo il collocamento in

pensione e la liquidazione della pensione da parte della Cassa

Nazionale per la Previdenza Marinara, continuavano a lavorare alle

dipendenze di un terzo, non iscritti alla detta Cassa.

In base al disposto dell'art. 52 del d.P.R. 26 dicembre 1962, n.

2109 (Testo unico delle leggi sulla previdenza marinara), avrebbero

dovuto restituire alla detta Cassa il quarto della pensione fino alla

concorrenza di un quarto della retribuzione (commi secondo e sesto del

detto art. 52); avendo omesso il versamento del dovuto, il primo per

il periodo 1 luglio 1964-31 agosto 1967, e l'altro per il periodo 1

gennaio 1964-31 agosto 1967, risultavano debitori rispettivamente della

somma di lire 1.193.173 e di lire 1.249.396.

Intanto, per effetto dell'art. 50 della legge 27 luglio 1967, n.

658, la pensione marinara si trasformava in pensione ordinaria e, per

effetto dell'art. 100 della detta legge, l'art. 52 del d.P.R. n. 2109

del 1962 era abrogato dal 1 settembre 1967 mentre, in base agli artt. 5

della legge 18 marzo 1968, n. 238 e 20 del d.P.R. 27 aprile 1968, n.

488, che disponevano il divieto del cumulo tra pensione e retribuzione,

l'I.N.P.S., nei confronti dell'Aiello per il periodo 1 maggio 1968-31

dicembre 1968 e nei confronti del Prestipino per il periodo 1 maggio

1968-30 settembre 1968, effettuava la trattenuta integrale della

pensione rispettivamente per complessive lire 829.920 per il primo e

per lire 485.940 per l'altro.

Con sentenza 22 dicembre 1969, n. 155 della Corte Costituzionale le

suddette norme del 1968 erano dichiarate costituzionalmente illegittime

e l'articolo unico della legge 5 novembre 1970, n. 851 disponeva la

restituzione da parte dell'I.N.P.S. delle somme trattenute ai detti

titoli, oltre gli interessi.

Conseguentemente l'I.N.P.S. accreditava all'Aiello ed al Prestipino

le somme trattenute quali ratei della pensione, ma, anziché

restituirle, le portava in compensazione del maggior credito maturatosi

a sua favore per sorte ed interessi, in base all'art. 52 del d.P.R. n.

2109 del 1962, come innanzi detto.

L'Aiello ed il Prestipino convenivano in giudizio l'I.N.P.S.

dinanzi al Tribunale di Napoli chiedendone la condanna al pagamento

delle somme loro dovute.

Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda ritenendo non provati

i crediti opposti in compensazione.

Su appello dell'Istituto, la Corte di Appello di Napoli riteneva

provato il credito maturatosi a favore della Cassa Nazionale per la

Previdenza Marinara e per essa l'I.N.P.S. ad essa subentrato, ma,

rilevato che la soluzione della controversia dipendeva

dall'applicazione dell'art. 52 del d.P.R. n. 2109 del 1962 e che

sussistevano analogie tra questa norma e quelle dichiarate

costituzionalmente illegittime dalla sentenza n. 155 del 1969,

sollevava questione di illegittimità costituzionale del detto art. 52

in relazione agli artt. 3 e 36 Cost..

Nel giudizio susseguente si sono costituiti l'I.N.P.S. e la

Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata dall'Avvocatura

Generale dello Stato.

L'I.N.P.S. ha dedotto che nel regime speciale erogato dalla Cassa

Nazionale per la Previdenza Marinara, analogamente agli altri regimi

speciali gestiti da esso Istituto, vige un sistema di assoluta

incompatibilità tra la qualità di iscritto e la qualità di

pensionato, mentre, se la rioccupazione del pensionato avviene in

attività che non implicano l'obbligo dell'iscrizione al fondo

speciale, il divieto di cumulo tra pensione e retribuzione è solo

parziale e rientra nei limiti previsti dalle norme generali per i

trattamenti a carico dell'assicurazione generale ordinaria.

Tanto più nella specie in quanto l'art. 50 della legge sul

riordinamento della previdenza marinara ha operato l'assunzione a

carico dell'assicurazione generale ordinaria delle pensioni erogate al

31 dicembre 1964, con effetto dalla data di entrata in vigore della

legge stessa.

L'Istituto ha poi precisato che le pensioni erogate dalla Cassa

Marinara hanno sempre avuto natura retributiva in quanto commisurate

alla retribuzione indipendentemente dalla contribuzione; che, comunque,

non sussiste la ritenuta analogia tra la norma censurata e quella

dichiarata costituzionalmente illegittima in quanto quella censurata

sancisce solo il divieto parziale del cumulo mentre le altre

disponevano la trattenuta dell'intera pensione; che il parziale divieto

del cumulo era piuttosto assimilabile a quello previsto dall'art. 20

della legge n. 153/69 per cui la stessa Corte Costituzionale, con la

sentenza n. 155 del 1969, aveva giudicato equa la trattenuta che non

sottraeva al pensionato più del 50% del trattamento e aveva poi

ribadito tale valutazione con la sentenza n. 30/76.

Per quanto riguarda gli invocati parametri costituzionali, la

difesa dell'Istituto ha osservato che l'art. 36 Cost. sarebbe, a suo

avviso, erroneamente invocato in quanto il meccanismo di prelievo si

risolve in una decurtazione del trattamento pensionistico; che

ugualmente l'art. 3 sarebbe stato a torto richiamato in quanto non

sussiste disparità di trattamento tra titolari del solo reddito di

pensione e titolari di redditi di pensione e lavoro, e nemmeno tra

pensionati iscritti alla Cassa di Previdenza Marinara e pensionati a

carico di regimi per i quali non opera il divieto parziale di cumulo,

attesa la oggettiva diversità delle situazioni poste a confronto; e

che, comunque, il divieto di cumulo ha anche una sua intrinseca

ragionevolezza quando si consideri che la decurtazione del trattamento

pensionistico, se si accompagna alla fruizione del reddito da lavoro,

non priva il pensionato del trattamento assicuratogli dall'art. 38

Cost..

Deduzioni sostanzialmente analoghe ha formulato l'Avvocatura dello

Stato.

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella G.U. n. 3 dell'anno 1979. Considerato in diritto :

1. - La Corte di Appello di Napoli dubita della legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell'art. 52,

commi secondo e quinto, del T.U. della previdenza marinara, approvato

con il d.P.R. n. 2109 del 1962, il quale prevede a carico del

pensionato della Cassa Nazionale della Previdenza Marinara, che dopo il

pensionamento continua a lavorare alle dipendenze di un terzo, non

obbligato alla iscrizione alla detta Cassa, la riduzione di un quarto

della pensione nel limite massimo del quarto della retribuzione, in

quanto detta norma sarebbe analoga all'art. 5, lett. a e b, della legge

n. 238 del 1968 ed all'art. 20, lett. b, del d.P.R. n. 488 del 1968,

dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla sentenza n. 155 del

1969 di questa Corte.

2. - La questione non è fondata. Invero non sussiste la ritenuta

analogia.

Questa Corte, con la citata sentenza, ha dichiarato la

illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 36 Cost.,

delle dette norme nella parte in cui disponevano che le pensioni di

vecchiaia non erano cumulabili con la retribuzione (divieto di cumulo

totale).

La Corte ha, però, ritenuto, in via generale, non contrastante con

l'art. 36 e con l'art. 38 della Costituzione la norma che riduce la

misura del trattamento pensionistico quando, per effetto del lavoro del

pensionato, esso viene a concorrere con la retribuzione, in quanto si

limita l'esigenza previdenziale in funzione della quale è predisposta

la provvidenza pensionistica ed in quanto l'ulteriore contribuzione,

per effetto dell'opera prestata, consente di riliquidare in meglio la

pensione già erogata ed il guadagno derivante dall'ulteriore attività

lavorativa fa diminuire lo stato di bisogno del pensionato.

Ha ritenuto, però, sindacabile la discrezionalità legislativa per

quanto riguarda la congruità della riduzione della pensione rispetto

agli elementi essenziali del rapporto sociale creati dagli artt. 36 e

38 Cost. in quanto il riferimento all'art. 36 alla proporzione della

retribuzione, dovuta al prestatore di opera, costituisce, sotto un

particolare aspetto, sviluppo del principio di uguaglianza sancito

dall'art. 3 della Costituzione.

Ha precisato che in un sistema mutualistico e di solidarietà

sociale, quale è quello dell'I.N.P.S., per quanto i contributi del

lavoratore servano per il conseguimento di finalità che trascendono

gli interessi dei singoli ed abbiano carattere generale, pur tuttavia

è innegabile che essi diano vita ad un diritto del prestatore d'opera

a conseguire le prestazioni previdenziali di guisa che il legislatore

non può, senza violare quel principio di proporzionalità che sorregge

il sistema pensionistico, non tenere conto delle dette contribuzioni.

Conseguentemente, mentre è costituzionalmente illegittimo il

divieto del cumulo totale che importa la privazione integrale del

lavoratore di quanto egli ha diritto di percepire per effetto dei

contributi versati, non lo è il divieto del cumulo parziale in quanto,

sia pure con la dovuta e necessaria approssimazione, esso non toglie al

pensionato più di quello che gli sarebbe spettato per effetto dei

contributi versati.

Pertanto, la stessa Corte, nella sentenza n. 155 del 1969, cui il

giudice a quo fa riferimento, ha ritenuto costituzionalmente legittima

la legge 30 aprile 1969, n. 153 la quale ha disposto che, a decorrere

dal 1 maggio 1969, non sono cumulabili con la retribuzione nella misura

del 50% dell'importo le quote eccedenti il trattamento minimo delle

pensioni di invalidità e vecchiaia proprio perché essa non toglie al

pensionato più di quello che gli sarebbe spettato per effetto dei

contributi versati.

Egualmente si è detto in ordine alla stessa legge del 1968 per

quanto riguarda il divieto del cumulo nella ragione di 1/3 tra

retribuzione e pensione di invalidità.

3. - Questa Corte aveva affermato principi analoghi a quelli

innanzi richiamati già con la sentenza n. 103 del 1963 mentre li ha

poi ribaditi con la sentenza n. 30 del 1976.

Essa ha anche rilevato la identità della situazione per le

pensioni retributive e per le pensioni contributive in quanto, per i

profili pubblicistici, vi è in ogni caso il concorso finanziario dello

Stato e nelle pensioni contributive la presenza di quote fisse

aggiuntive e di coefficienti di rivalutazione non rispondenti ai

criteri che informano il calcolo delle rendite da assicurazioni

private; nonché, almeno allo stato, la razionalità di un sistema

pensionistico che prevede differenti posizioni di pensionati in

relazione ai diversi regimi previsti dalle varie leggi in materia.

4. - Questi stessi principi trovano applicazione nella fattispecie

in quanto l'art. 52, commi secondo e quinto, del T.U. n. 2109 del 1962,

sospettato di incostituzionalità, prevede il divieto del cumulo tra

pensione e retribuzione per un quarto della pensione nei limiti massimi

del quarto della retribuzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 52, commi secondo e quinto, del T.U. sulla previdenza

marinara, approvato con il d.P.R. n. 2109 del 1962, sollevata con

l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 36 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:19 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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