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[1]Contribuzione volontaria dei marittimi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita' vecchiaia e i superstiti.
[2]Art. 10 legge 25 luglio 1952, n. 915.
[3]I periodi di navigazione con contribuzione alla Cassa dopo il 1 luglio 1920 sono considerati utili agli effetti della prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia, ed i superstiti ancorche' l'iscritto non sia stato soggetto all'assicurazione medesima durante periodi di lavoro a terra. Non potra' tuttavia essere autorizzata la prosecuzione volontaria qualora l'iscritto marittimo abbia raggiunto le condizioni di navigazione, di eta' o di inabilita' alla navigazione richieste per il conseguimento di una pensione a carico della Cassa nazionale Le persone che contribuiscono ai sensi dell'art. 25 del presente testo unico, non possono contemporaneamente contribuire all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. Il contributo previsto dall'art. 19 del presente testo unico, per le persone di cui al precedente comma e', a carico del datore di lavoro nei limiti della quota che questi avrebbe dovuto versare qualora la contribuzione fosse effettuata alla predetta assicurazione obbligatoria.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967
