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[1]Disposizioni riguardanti il personale delle ferrovie dello Stato.
[2]Legge 23 luglio 1914, n. 712; art. 4 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, numero 1996.
[3]Le disposizioni del presente testo unico non si applicano al personale navigante delle ferrovie dello Stato che abbia diritto a pensione a termine della legge 23 luglio 1914, n. 742. Il regolamento stabilisce le norme per il collegamento tra i servizi utili per la pensione a norma del presente testo unico e quelli utili per la pensione a termini della legge per il personale delle ferrovie dello Stato.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967
