Articolo abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n.658.
Abrogato dal 1 settembre 1967
Articolo abrogato dalla l. 27 luglio 1967, n.658.
Abrogato dal 1 settembre 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967. 259 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Pensione per i figli e gli ascendenti.
tolto: Art. 30 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 17 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560; art. 10 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391; articolo 38 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.
tolto: Qualora l'iscritto muoia senza lasciare vedova avente diritto a, pensione o la vedova pensionata muoia o passi a seconde nozze, spetta collettivamente ai figli minorenni una pensione uguale a tanti decimi della pensione di cui usufruiva il padre, al netto delle maggiorazioni per i figli, o che gli sarebbe spettata, quanti sono i figli minorenni, ed in nessun caso inferiore a cinque decimi o superiore ad otto decimi di tale pensione. Se l'iscritto non lascia ne' vedova ne' orfani minorenni, ma il padre in eta' di oltre 65 anni o assolutamente inabile al lavoro, e risulta che l'iscritto era l'unico o il principale e necessario sostegno del padre, spetta a questi una pensione uguale al terzo di quella che sarebbe spettata o che era corrisposta all'iscritto. Tale pensione spetta alla madre cinquantenne o inabile ai lavoro quando essa sia vedova o separata dal marito per colpa di lui o nubile, purche' abbia riconosciuto il figlio naturale ai sensi del Codice civile, e risulti che l'iscritto era l'unico o il principale e necessario sostegno. Se la morte dell'iscritto e' conseguenza diretta di infortunio sul lavoro il diritto alla pensione per il padre o per la madre nei casi previsti dai due comma precedenti non e' subordinato ad alcuna condizione di eta'.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art44 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.