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[1]Assegno di morte.
[2]Art. 38 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 19 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560; articoli 3 e 16 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 491; art. 25 legge 25 luglio 1952, n. 915.
[3]Nel caso di morte dell'assicurato senza che sussista per i superstiti il diritto alla pensione si applicano le disposizioni dello art. 13 della legge 4 aprile 1952 n. 218.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967
