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[1]Cumulo delle posizioni assicurativo costituite nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita' la vecchiaia ed i superstiti e nella previdenza marinara - Liquidazione delle pensioni.
[3]Se l'iscritto compie il sessantesimo anno di eta', se uomo, e il cinquantacinquesimo, se donna, e non si avvalga della facolta' di cui al precedente art. 24 e anche prima, se sia accertata la inabilita' al lavoro senza che si siano verificate le condizioni stabilite dall'art. 36 per il conseguimento di una pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara i periodi di navigazione compiuti dopo il 1 luglio 1920 con contribuzione alla Cassa sono considerati utili agli effetti del conseguimento di una pensione secondo le norme dell'assicurazione, obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia, e i superstiti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935 n. 1827, e successive, modificazioni o integrazioni, e cui anche quando l'iscritto non abbia mai contribuito al fondo della predetta assicurazione. In tal caso si considerano versati all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti contributi i relativi ai periodi di navigazione, compiuti dopo il 1 luglio 1920, computati in base alle tabelle allegate alla legge 4 aprile 1952, n. 218, sulla classe corrispondente alla competenza media maggiorata del 15% La corrispondente quota di pensione base a carico del Fondo a capitalizzazione previsto dall'art. 60 del presente testo unico. Se l'iscritto, il quale possa far valere i contributi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti periodi di lavoro a terra, consegue diritto a pensione dal in Cassa nazionale per la previdenza marinara senza che si siano verificate condizioni richieste per la liquidazione di una pensione, a carico della predetta assicurazione generale obbligatoria sara' liquidata, alle condizioni e con le modalita' stabilite dall'art. 5 della legge agosto 1962, n. 1339, una pensione supplementare determinata ai sensi dell'art. 4, quarto comma, della stessa legge, inversibile in favore dei superstiti secondo le norme vigenti per la riversibilita' delle pensioni a carico della Cassa nazionale per, la previdenza marinara. Se l'iscritto raggiunge, le condizioni richieste per poter liquidare la pensione a carico della Cassa e quella a carico della razione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti puo' ottenere la liquidazione delle due pensioni salvo quanto e' disposto dal successivo art. 49. Nella pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstisti e' in tal caso corrisposta la quota integrativa a carico dello Stato di cui all'art. 59 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967
