Corte costituzionale

Sentenza n. 225/1997

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/07/1997 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 8

giugno 1966, n. 424 (Abrogazione di norme che prevedono la perdita,

la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o

di altro ente pubblico) e dell'art. 21 del d.P.R. 29 dicembre 1973,

n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni

previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato),

promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1996 dalla Corte dei conti,

sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sul reclamo proposto

dal Procuratore regionale della Corte dei conti in ordine al

sequestro conservativo nei confronti di Solfaroli Luigi, iscritta al

n. 577 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno

1996.

Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 1997 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento in materia di danno erariale il

Procuratore regionale della Corte dei conti impugnava davanti alla

sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, ai sensi dell'art.

669-terdecies del codice di procedura civile, il sequestro

conservativo dell'indennità di fine servizio, confermato dal giudice

designato solo sino al limite del quinto dell'emolumento.

In sede di reclamo, la sezione ha sollevato d'ufficio, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 4 della legge 8 giugno 1966, n. 424

(Abrogazione di norme che prevedono la perdita, la riduzione o la

sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro ente

pubblico), e 21 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione

del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore

dei dipendenti civili e militari dello Stato).

2. - Osserva il giudice rimettente che nulla sarebbe stato

innovato dopo la recente sentenza della Corte costituzionale n. 99

del 1993, che ha escluso la sequestrabilità o pignorabilità - entro

i limiti stabiliti dall'art. 545 del codice di procedura civile -

dell'indennità di fine rapporto spettante ai dipendenti pubblici,

avendo circoscritto la propria efficacia al rapporto ordinario di

credito-debito fra il "privato creditore" e il "pubblico dipendente".

Non si estenderebbe, pertanto, al rapporto generato dal danno

erariale - derivante alla pubblica amministrazione dal comportamento

dei propri dipendenti - come disciplinato dagli artt. 4 della legge

n. 424 del 1966 e 21 del d.P.R. n. 1032 del 1973, che non prevedono

limiti alla sequestrabilità o pignorabilità del trattamento di fine

rapporto per la riscossione dei crediti di detta natura.

La giurisprudenza costituzionale - ricorda a tal proposito

l'ordinanza - ha sostanzialmente parificato, di fronte al creditore

privato, le posizioni dei dipendenti privati e pubblici, eliminando

il privilegio in favore di questi ultimi per avere esteso anche a

costoro la disciplina (più sfavorevole) prevista dall'art. 545,

quarto comma, del codice di procedura civile. Tuttavia permane una

diversità fra le due categorie, con riferimento ai crediti derivanti

da danno erariale, in relazione ai quali gli artt. 4 della legge n.

424 del 1966 e 21 del d.P.R. n. 1032 del 1973 ammettono la

possibilità di sequestrare o pignorare l'intera indennità di fine

rapporto. Si tratterebbe, ad avviso della Corte dei conti, di

disposizioni volte alla tutela delle ragioni erariali, in quanto

finalizzate al recupero di somme dovute per obbligazioni risarcitorie

conseguenti a violazioni di obblighi di servizio da parte dei

pubblici dipendenti; disposizioni, queste, che attribuiscono un

potere autoritativo all'amministrazione e si giustificano in base a

interessi superiori, quali la salvaguardia dei crediti erariali,

l'ordinato andamento della pubblica amministrazione, l'esigenza di

legalità. Ma si configurerebbe pur sempre un privilegio

dell'amministrazione creditrice rispetto alla diversa disciplina che

l'ordinamento stabilisce per i dipendenti privati nei confronti dei

propri datori di lavoro.

Richiamata da ultimo nella sentenza n. 99 del 1993, la

giurisprudenza costituzionale mirerebbe a omologare i due settori.

Senonché persisterebbe una disparità in danno del pubblico

dipendente rispetto a quelli privati, che sono soggetti alle norme di

diritto comune: con ciò palesandosi un contrasto con la tendenza

equiparativa, peraltro confermata di recente dalla normativa sul

pubblico impiego e ribadita da una serie di pronunce di questa Corte

in base alle quali il trattamento di fine rapporto si caratterizza

come retribuzione differita, anche in ragione della esigua componente

previdenziale. Di qui, la richiesta di uniformare i due comparti. Considerato in diritto

1. - Vengono all'esame della Corte gli artt. 4 della legge n. 424

del 1966 e 21 del d.P.R. n. 1032 del 1973, nella parte in cui non

prevedono che, nelle ipotesi di danno erariale, sia sequestrabile o

pignorabile - nei limiti di cui all'art. 545 del codice di procedura

civile - l'indennità di fine rapporto dei dipendenti civili e

militari dello Stato. Di tali norme dubita la sezione giurisdizionale

per la Regione Lazio della Corte dei conti, in relazione all'art. 3

della Costituzione, poiché manterrebbero un trattamento

ingiustificatamente sfavorevole nei confronti dei pubblici

dipendenti, circa la ipotesi devoluta all'esame del rimettente:

d'onde, il denunciato contrasto con la tendenza alla omologazione fra

i due settori quale risulta dalla giurisprudenza costituzionale (cfr.

da ultimo la sentenza n. 99 del 1993), ribadita dalla recente

disciplina legislativa del pubblico impiego.

2. - La questione è fondata.

Occupandosi del regime giuridico dell'indennità di fine rapporto

erogata ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni (d.P.R. n. 180

del 1950), questa Corte è intervenuta, con la sentenza n. 99 del

1993, sul trattamento loro riservato, e ha esteso la sequestrabilità

o pignorabilità per ogni credito, negli stessi limiti stabiliti

dall'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile. Ciò per

l'ingiustificata disparità fra i dipendenti pubblici, fino ad allora

privilegiati, e quelli del comparto privato che erano sottoposti alla

soggezione, sebbene limitata, del potere legalmente esercitato dai

creditori ordinari. Disparità non più tollerabile, secondo tale

pronuncia, per la progressiva eliminazione delle differenze in

materia, quale sviluppo della tendenza a omogeneizzare i due settori.

L'istituto in esame è stato oggetto di una valutazione del

legislatore, volta a una graduale equiparazione, che pur nel rispetto

delle peculiarità dei due tipi di lavoro, si palesa nel nuovo ruolo

affidato alla contrattazione collettiva nell'ambito del settore

pubblico, come si riscontra per le prestazioni di cui al giudizio a

quo.

3. - Le argomentazioni svolte conducono a una decisione di

fondatezza. Non si può infatti asserire, di contro, che l'assenza

di limiti al pignoramento o al sequestro conosca le sue ragioni

giustificatrici nella tutela rafforzata, prevista per l'erario, se (e

quando) esso debba realizzare il ristoro per il danno cagionato da

dipendenti incapaci e infedeli, in quanto è proprio tale privilegio

che, nel bilanciamento dei valori, non può prevalere sul diritto al

trattamento di fine rapporto del lavoratore, pubblico o privato che

sia.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale delle

disposizioni censurate, nella parte in cui non prevedono che la

sequestrabilità o la pignorabilità del trattamento di fine rapporto

dei dipendenti civili e militari dello Stato, per i crediti derivanti

da danno erariale, sia contenuta nei limiti previsti dall'art. 545

del codice di procedura civile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 4 della legge

8 giugno 1966, n. 424 (Abrogazione di norme che prevedono la perdita,

la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o

di altro ente pubblico), e 21 del d.P.R 29 dicembre 1973, n. 1032

(Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni

previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato),

nella parte in cui prevedono, per i dipendenti civili e militari

dello Stato, la sequestrabilità o la pignorabilità delle indennità

di fine rapporto di lavoro, anche per i crediti da danno erariale,

senza osservare i limiti stabiliti dall'art. 545, quarto comma, del

codice di procedura civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 4 luglio 1997.

Il cancelliere: Malvica

ECLI:IT:COST:1997:225 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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