[1](Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 27, commi 1°, 2° e 3°; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma 5°).

[2]Chiunque peschi nelle acque di proprieta' privata, ovvero in quelle soggette a diritti esclusivi di pesca, o concesse a scopo di piscicoltura, senza il consenso del proprietario, possessore o concessionario, incorrera' nell'ammenda da lire 200 a L. 1000, senza pregiudizio delle piu' gravi sanzioni comminate dalle leggi vigenti per i delitti. ((Incorre nel delitto di furto ai sensi degli articoli 624 e seguenti del Codice penale chiunque peschi in acque che, per disposizioni naturali o per opere manufatte, si trovino racchiuse, in modo da impedire l'uscita del pesce tenutovi in allevamento)). Per le infrazioni all'art. 5 si applica l'ammenda da L. 200 a L. 1000, per quelle all'art. 6, primo comma, si applicano, congiuntamente od alternativamente, l'arresto da 10 giorni a 6 mesi e l'ammenda da L. 500 a L. 2000, per quella all'articolo 6, secondo comma, l'ammenda da L. 200 a L. 1000, infine per quelle all'articolo 7 l'ammenda da L. 500 a L. 1000. COMMA NON PIU'PREVISTO DAL REGIO D.L. 11 APRILE 1938, N. 1183, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 GENNAIO 1939, N. 485. COMMA NON PIU'PREVISTO DAL REGIO D.L. 11 APRILE 1938, N. 1183, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 GENNAIO 1939, N. 485.

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 157/1973

    Questione infondata
    21 novembre 1973

    L'esistenza di diritti esclusivi di pesca non comporta alcuna disparità di trattamento nei confronti della generalità dei cittadini, in rapporto al jus prohibendi e al correlativo divieto di esercizio della pesca entro limitate zone dei pubblici corsi o specchi d'acqua dolce, trattandosi di divieto che sussiste in egual misura tanto nel caso di riconoscimenti di antichi diritti, quanto in quello di concessione amministrativa, la cui piena legittimità non è contestata da alcuno. Occorre altresì non dimenticare che oltre ai diritti esclusivi vi sono anche, su certe acque, diritti d'uso civico di pesca, riservati ai soli abitanti di un comune o di una frazione, con analogo regime di esclusione di tutti gli altri soggetti, privati o pubblici. È, inoltre, inesatto asserire che i titolari dei diritti esclusivi di pesca in base a riconoscimento abbiano facoltà di esercizio indiscriminato, senza obblighi in sanzioni, ove si tengano presenti le disposizioni in materia del r.d.l. 27 febbraio 1936 sul "Razionale esercizio dei diritti esclusivi di pesca nelle acque interne".

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 26 Testo unico pesca · Art. 27 Testo unico pesca

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604~art33 · fonte del testo

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