[1](Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 22, commi 1-4; R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2726, art. 1-2; R. decreto 15 febbraio 1925, n. 767, art. 3; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 3, comma 5°, e art. 1, commi 2-4, e legge 8 luglio 1929, n. 1224).

[2]Sono estinti i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali ed in genere in ogni acqua pubblica, che risalgano a data anteriore all'entrata in vigore della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e che non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore alla data del 24 marzo 1921. Sono pure estinti i diritti medesimi, qualora il loro possesso non sia stato riconosciuto a mente del R. decreto 15 maggio 1884, n. 2503, ovvero se, entro il 31 dicembre 1921, gli aventi diritto non abbiano presentato domanda di riconoscimento, corredata con i documenti prescritti dall'art. 4 del sopra citato decreto. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 16 MARZO 1933, N. 260)). Il riconoscimento sara' revocato o confermato, e la estinzione sara' dichiarata, sentito il Consiglio di Stato, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, nel quale, in caso di conferma, dovra' essere determinato l'oggetto specifico di ogni diritto ed il suo modo di esercizio, in conformita' ai titoli di acquisto ed al possesso goduto nel trentennio anteriore all'entrata in vigore della legge 24 marzo 1921, n. 312. Contro tale provvedimento e' ammesso soltanto reclamo in conformita' del disposto dell'art. 23. Le disposizioni circa i diritti esclusivi di pesca sulle acque pubbliche non si applicano ai diritti patrimoniali di pesca attualmente posseduti dallo Stato. Nelle nuove Provincie i diritti esclusivi di pesca nei laghi, fiumi, torrenti, canali, ed in genere in ogni acqua pubblica, si intendono estinti qualora essi non siano stati effettivamente esercitati nel trentennio anteriore al 17 giugno 1925, ovvero se, quantunque esercitati, gli aventi diritto, entro sei mesi da tale data, non abbiano fatto domanda di riconoscimento, ai sensi del 2° comma del presente articolo. Per la revisione dei decreti di riconoscimento, emessi dai prefetti in dipendenza del precedente comma, si applicano le norme contenute nei commi terzo e quarto, salvo, per quanto riguarda il termine, il disposto dell'ultimo comma del seguente articolo.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 157/1973

    Questione infondata
    21 novembre 1973

    L'esistenza di diritti esclusivi di pesca non comporta alcuna disparità di trattamento nei confronti della generalità dei cittadini, in rapporto al jus prohibendi e al correlativo divieto di esercizio della pesca entro limitate zone dei pubblici corsi o specchi d'acqua dolce, trattandosi di divieto che sussiste in egual misura tanto nel caso di riconoscimenti di antichi diritti, quanto in quello di concessione amministrativa, la cui piena legittimità non è contestata da alcuno. Occorre altresì non dimenticare che oltre ai diritti esclusivi vi sono anche, su certe acque, diritti d'uso civico di pesca, riservati ai soli abitanti di un comune o di una frazione, con analogo regime di esclusione di tutti gli altri soggetti, privati o pubblici. È, inoltre, inesatto asserire che i titolari dei diritti esclusivi di pesca in base a riconoscimento abbiano facoltà di esercizio indiscriminato, senza obblighi in sanzioni, ove si tengano presenti le disposizioni in materia del r.d.l. 27 febbraio 1936 sul "Razionale esercizio dei diritti esclusivi di pesca nelle acque interne".

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 26 Testo unico pesca · Art. 27 Testo unico pesca

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604~art26 · fonte del testo

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