Art. 6 — Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 5

E' proibita la pesca con la dinamite e con altre materie esplodenti nonche' con l'uso della corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione o di stordimento, ed e' vietato di gettare od infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici. Sono, altresi', vietati la raccolta ed il commercio degli animali cosi' storditi od uccisi. ((In deroga al divieto prescritto nel comma primo, e' data facolta' rispettivamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed a quello della marina mercantile a seconda che si tratti di pesca nelle acque interne o di pesca marittima, di concedere autorizzazioni per la pesca con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico)).

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604~art6 · fonte del testo

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