[1](Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 20; legge 30 dicembre 1923, n. 3279, tabella A-IV-20; R. decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1140, art. 15, e legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 27, comma 5°).

[2]((Sono considerati pescatori di mestiere nelle acque pubbliche interne o nelle private comunicanti con quelle pubbliche, le persone che esercitano la pesca in dette acque, quale esclusiva o prevalente attivita' lavorativa. Fuori del caso previsto dal comma precedente, chiunque eserciti la pesca nelle acque di cui sopra, e' considerato pescatore dilettante. Per l'esercizio delle suddette attivita' e' fatto obbligo di essere muniti della licenza governativa di pesca, da rilasciarsi dall'amministrazione della provincia nella quale il richiedente ha la residenza. Non sono tenuti all'obbligo della licenza: a) il personale del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, degli stabilimenti ittiogenici, degli istituti sperimentali talassografici e degli osservatori di pesca nell'esercizio delle sue funzioni; b) gli addetti agli stabilimenti di piscicoltura costituiti da opere artificiali, durante l'esercizio delle loro attivita' nell'ambito degli stabilimenti stessi; c) gli addetti alla piscicoltura nelle risaie.))

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604~art22 · fonte del testo

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