[1](R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 1, comma 1°).

[2]Si considerano in termine le domande di riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca su acque pubbliche iscritte in elenchi approvati e pubblicati entro il periodo decorrente dalla data di emanazione della legge 24 marzo 1921, n. 312, alla data di emanazione del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, purche' presentate ai prefetti entro sei mesi da quest'ultima data. Per la presentazione delle domande di riconoscimento del possesso di diritti esclusivi di pesca sulle acque dichiarate pubbliche posteriormente alla emanazione del R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, e' concesso un termine perentorio, a pena di decadenza, di sei mesi dalla data di pubblicazione dei rispettivi elenchi nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Per la revisione dei decreti prefettizi, che potranno essere emanati in dipendenza delle disposizioni contenute nel presente articolo, e' abolito il termine stabilito dal terzo comma dell'art. 26.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 157/1973

    Questione infondata
    21 novembre 1973

    L'esistenza di diritti esclusivi di pesca non comporta alcuna disparità di trattamento nei confronti della generalità dei cittadini, in rapporto al jus prohibendi e al correlativo divieto di esercizio della pesca entro limitate zone dei pubblici corsi o specchi d'acqua dolce, trattandosi di divieto che sussiste in egual misura tanto nel caso di riconoscimenti di antichi diritti, quanto in quello di concessione amministrativa, la cui piena legittimità non è contestata da alcuno. Occorre altresì non dimenticare che oltre ai diritti esclusivi vi sono anche, su certe acque, diritti d'uso civico di pesca, riservati ai soli abitanti di un comune o di una frazione, con analogo regime di esclusione di tutti gli altri soggetti, privati o pubblici. È, inoltre, inesatto asserire che i titolari dei diritti esclusivi di pesca in base a riconoscimento abbiano facoltà di esercizio indiscriminato, senza obblighi in sanzioni, ove si tengano presenti le disposizioni in materia del r.d.l. 27 febbraio 1936 sul "Razionale esercizio dei diritti esclusivi di pesca nelle acque interne".

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 26 Testo unico pesca · Art. 27 Testo unico pesca

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604~art27 · fonte del testo

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