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[1]Revisione da parte del Ministro del tesoro dei provvedimenti impugnati in sede giurisdizionale

[2]((E' in facolta' del Ministro del tesoro o del direttore generale delle pensioni di guerra, ove gli interessati ne avanzino richiesta, di procedere, rispettivamente, alla revisione amministrativa dei provvedimenti in materia di pensioni di guerra per i quali siano pendenti ricorsi giurisdizionali presso la Corte dei conti, ovvero alla revisione di quei provvedimenti per i quali siano pendenti ricorsi gerarchici. Ai fini dell'accertamento del diritto alla pensione o, comunque, ad un trattamento piu' favorevole di quello liquidato, il Ministro del tesoro o il direttore generale procedono ad una nuova valutazione di tutti i presupposti in base ai quali e' stato emesso il provvedimento impugnato. Qualora, per effetto della revisione prevista dai commi precedenti, il Ministro del tesoro o il direttore generale provvedano a revocare il provvedimento impugnato, il processo in sede giurisdizionale o il procedimento contenzioso amministrativo si estinguono se l'interessato rilascia dichiarazione scritta di adesione al nuovo provvedimento con contestuale rinuncia agli atti del giudizio o al ricorso gerarchico. La pensione di guerra o il nuovo trattamento sono conferiti a decorrere dalla data in cui nei confronti dell'interessato si sono verificate tutte le condizioni di legge. Se l'interessato non rilascia la dichiarazione di adesione con rinuncia agli atti del giudizio o al ricorso gerarchico, la impugnazione si intende estesa, di diritto, al nuovo provvedimento amministrativo. Il Ministro del tesoro provvedera', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla emanazione di norme regolamentari ed alla modifica di quelle esistenti per una pronta e completa esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo, nella piu' ampia tutela dei diritti degli interessati)).

Testo in vigore dal 2 febbraio 1982 al 16 ottobre 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 febbraio 1982

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1979 al 2 febbraio 1982. 18 parole tolte, 113 parole aggiunte.

E' in facolta' del Ministro del tesoro aggiunto: o del direttore generale delle pensioni di guerra, ove gli interessati ne avanzino richiesta, di procedereaggiunto: , rispettivamente, alla revisione amministrativa dei provvedimenti in materia di pensioni di guerra per i quali siano pendenti ricorsi giurisdizionali presso la Corte dei contiaggiunto: , ovvero alla revisione di quei provvedimenti per i quali siano pendenti ricorsi gerarchici. Ai fini dell'accertamento del diritto alla pensione o, comunque, ad un trattamento piu' favorevole di quello liquidato, il Ministro del tesoro tolto: procede a aggiunto: o il direttore generale procedono ad una nuova valutazione di tutti i presupposti in base ai quali e' stato emesso il provvedimento impugnato. Qualora, per effetto della revisione prevista dai commi precedenti, il Ministro del tesoro tolto: provveda aggiunto: o il direttore generale provvedano a revocare il provvedimento tolto: oggetto del ricorso, la aggiunto: impugnato, il processo in sede giurisdizionale o il procedimento contenzioso amministrativo si estinguono se l'interessato rilascia dichiarazione scritta di adesione al nuovo provvedimento con contestuale rinuncia agli atti del giudizio o al ricorso gerarchico. La pensione di guerra o il nuovo trattamento sono conferiti a decorrere dalla data in cui nei confronti dell'interessato si sono verificate tutte le condizioni di legge tolto: ed il ricorso rimane estintoaggiunto: . Se l'interessato non rilascia la dichiarazione di adesione con rinuncia agli atti del giudizio o al ricorso gerarchico, la impugnazione si intende estesa, di diritto, al nuovo provvedimento amministrativo. Il Ministro del tesorotolto: , sentiti i competenti organi, provvede all'emanazione aggiunto: provvedera', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla emanazione di norme regolamentari ed alla modifica di quelle esistenti per una pronta e completa esecuzione delle disposizioni di cui al presente articoloaggiunto: , nella piu' ampia tutela dei diritti degli interessati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art79 · fonte del testo

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