[1]Revisione da parte del Ministro del tesoro dei provvedimenti impugnati in sede giurisdizionale

[2]E' in facolta' del Ministro del tesoro o del direttore generale delle pensioni di guerra, ove gli interessati ne avanzino richiesta, di procedere, rispettivamente, alla revisione amministrativa dei provvedimenti in materia di pensioni di guerra per i quali siano pendenti ricorsi giurisdizionali presso la Corte dei conti, ovvero alla revisione di quei provvedimenti per i quali siano pendenti ricorsi gerarchici. ((Il riesame dei ricorsi giurisdizionali pendenti presso la Corte dei conti ha precedenza rispetto a qualsiasi altro riesame e a tal fine sara', altresi', data priorita' a quei ricorsi che siano stati presentati da piu' lungo tempo. Ai fini di una piu' equa e sostanziale valutazione del diritto alla pensione o, comunque, ad un trattamento piu' favorevole di quello liquidato, tenuto conto dell'evoluzione della legislazione pensionistica di guerra intervenuta nel frattempo e nell'intento di abbreviare i tempi di giacenza dei ricorsi giurisdizionali, il Ministro del tesoro o il direttore generale procedono ad un nuovo esame di tutti i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali e' stato emesso il provvedimento impugnato, con riferimento anche alle disposizioni di legge emanate successivamente. All'uopo, gli organi decidenti possono disporre tutti gli accertamenti ritenuti utili ai fini del riesame. E' in facolta' del ricorrente interessato produrre durante l'istruttoria per il riesame amministrativo memorie e documenti a sostegno del proprio assunto e, qualora non esistano o siano andati distrutti certificazioni, atti e documenti ufficiali, puo' comprovare le proprie ragioni presentando anche atti notori o testimonianze redatti nelle dovute forme di legge)). Qualora, per effetto della revisione prevista dai commi precedenti, il Ministro del tesoro o il direttore generale provvedano a revocare il provvedimento impugnato, il processo in sede giurisdizionale o il procedimento contenzioso amministrativo si estinguono se l'interessato rilascia dichiarazione scritta di adesione al nuovo provvedimento con contestuale rinuncia agli atti del giudizio o al ricorso gerarchico. La pensione di guerra o il nuovo trattamento sono conferiti a decorrere dalla data in cui nei confronti dell'interessato si sono verificate tutte le condizioni di legge. Se l'interessato non rilascia la dichiarazione di adesione con rinuncia agli atti del giudizio o al ricorso gerarchico, la impugnazione si intende estesa, di diritto, al nuovo provvedimento amministrativo. Il Ministro del tesoro provvedera', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla emanazione di norme regolamentari ed alla modifica di quelle esistenti per una pronta e completa esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo, nella piu' ampia tutela dei diritti degli interessati.

Testo vigente dal 16 ottobre 1986

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 ottobre 1986

Confronto con la versione in vigore dal 2 febbraio 1982 al 16 ottobre 1986. 6 parole tolte, 151 parole aggiunte.

… conti, ovvero alla revisione di quei provvedimenti per i quali siano pendenti ricorsi gerarchici. tolto: Ai fini dell'accertamento aggiunto: Il riesame dei ricorsi giurisdizionali pendenti presso la Corte dei conti ha precedenza rispetto a qualsiasi altro riesame e a tal fine sara', altresi', data priorita' a quei ricorsi che siano stati presentati da piu' lungo tempo. Ai fini di una piu' equa e sostanziale valutazione del diritto alla pensione o, comunque, ad un trattamento piu' favorevole di quello liquidato, aggiunto: tenuto conto dell'evoluzione della legislazione pensionistica di guerra intervenuta nel frattempo e nell'intento di abbreviare i tempi di giacenza dei ricorsi giurisdizionali, il Ministro del tesoro o il direttore generale procedono ad tolto: una nuova valutazione aggiunto: un nuovo esame di tutti i presupposti aggiunto: di fatto e di diritto in base ai quali e' stato emesso il provvedimento impugnatoaggiunto: , con riferimento anche alle disposizioni di legge emanate successivamente. All'uopo, gli organi decidenti possono disporre tutti gli accertamenti ritenuti utili ai fini del riesame. E' in facolta' del ricorrente interessato produrre durante l'istruttoria per il riesame amministrativo memorie e documenti a sostegno del proprio assunto e, qualora non esistano o siano andati distrutti certificazioni, atti e documenti ufficiali, puo' comprovare le proprie ragioni presentando anche atti notori o testimonianze redatti nelle dovute forme di legge. Qualora, per effetto della revisione prevista dai commi precedenti, il Ministro del tesoro …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art79 · fonte del testo

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