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[1]Revisione da parte del Ministro del tesoro dei provvedimenti impugnati in sede giurisdizionale

[2]E' in facolta' del Ministro del tesoro, ove gli interessati ne avanzino richiesta, di procedere alla revisione amministrativa dei provvedimenti in materia di pensioni di guerra per i quali siano pendenti ricorsi giurisdizionali presso la Corte dei conti. Ai fini dell'accertamento del diritto alla pensione o, comunque, ad un trattamento piu' favorevole di quello liquidato, il Ministro del tesoro procede a nuova valutazione di tutti i presupposti in base ai quali e' stato emesso il provvedimento impugnato. Qualora, per effetto della revisione prevista dai commi precedenti, il Ministro del tesoro provveda a revocare il provvedimento oggetto del ricorso, la pensione di guerra o il nuovo trattamento sono conferiti a decorrere dalla data in cui nei confronti dell'interessato si sono verificate tutte le condizioni di legge ed il ricorso rimane estinto. Il Ministro del tesoro, sentiti i competenti organi, provvede all'emanazione di norme regolamentari ed alla modifica di quelle esistenti per una pronta e completa esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo nella piu' ampia tutela dei diritti degli interessati.

Testo in vigore dal 29 gennaio 1979 al 2 febbraio 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art79 · fonte del testo

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