Art. 15 — Revisione dei provvedimenti impugnati con ricorso gerarchico o in sede giurisdizionale

Il secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e' sostituito dai seguenti: "Il riesame dei ricorsi giurisdizionali pendenti presso la Corte dei conti ha precedenza rispetto a qualsiasi altro riesame e a tal fine sara', altresi', data priorita' a quei ricorsi che siano stati presentati da piu' lungo tempo. Ai fini di una piu' equa e sostanziale valutazione del diritto alla pensione o, comunque, ad un trattamento piu' favorevole di quello liquidato, tenuto conto dell'evoluzione della legislazione pensionistica di guerra intervenuta nel frattempo e nell'intento di abbreviare i tempi di giacenza dei ricorsi giurisdizionali, il Ministro del tesoro o il direttore generale procedono ad un nuovo esame di tutti i presupposti di fatto e di diritto in base ai quali e' stato emesso il provvedimento impugnato, con riferimento anche alle disposizioni di legge emanate successivamente. All'uopo, gli organi decidenti possono disporre tutti gli accertamenti ritenuti utili ai fini del riesame. E' in facolta' del ricorrente interessato produrre durante l'istruttoria per il riesame amministrativo memorie e documenti a sostegno del proprio assunto e, qualora non esistano o siano andati distrutti certificazioni, atti e documenti ufficiali, puo' comprovare le proprie ragioni presentando anche atti notori o testimonianze redatti nelle dovute forme di legge".

Testo vigente dal 15 ottobre 1986

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-10-06;656~art15 · fonte del testo

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