[1]Devoluzione e liquidazione alla vedova, all'assimilata a vedove e agli orfani degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare per fatti di guerra

[2]L'assegno straordinario annesso alle medaglie d'oro al valor militare di cui all'art. 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 358, e successive modificazioni ed integrazioni, e' devoluto nell'identica misura prevista dall'articolo stesso alle vedove, alle assimilate a vedove ed agli orfani. Alla vedova, alla assimilata a vedova ed agli orfani dei decorati di medaglia d'oro al valor militare conferita alla memoria e' attribuito l'assegno straordinario nella misura prevista dal comma precedente. Gli assegni di cui ai precedenti commi sostituiscono per i soggetti contemplati nei commi stessi quelli previsti dalle leggi 31 marzo 1966, n. 172; 1 marzo 1968, n. 190; 7 aprile 1968, n. 459. Gli assegni annessi alle medaglie d'argento e di bronzo al valore per fatti di guerra ed alle croci di guerra al valor militare di cui agli articoli 1 e 3 della legge 5 marzo 1961, n. 212, e successive modificazioni, si devolvono a favore della vedova, dell'assimilata a vedova e degli orfani nella misura prevista dalla legge 30 ottobre 1969, n. 831. Per la devoluzione e per il conferimento degli assegni, di cui ai precedenti commi, si applicano le norme previste dal titolo V del presente testo unico, a prescindere dal requisito delle condizioni economiche nei casi in cui tale requisito e' richiesto per il conferimento dei trattamenti pensionistici di cui al titolo stesso. Alla liquidazione degli assegni, di cui al presente articolo, provvedono, su domanda, le competenti Direzioni provinciali del tesoro.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art91 · fonte del testo

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