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[1]Assegni di cumulo dovuti agli invalidi di 1ª categoria per coesistenza di infermita' o mutilazioni dipendenti da causa di guerra

[2]Nel caso in cui con una invalidita' ascrivibile alla 1ª categoria della tabella A coesistano altre infermita', al mutilato o invalido e' dovuto un assegno per cumulo di infermita', non riversibile, secondo quanto stabilito e nella misura indicata dall'annessa tabella F. Quando con una invalidita' ascrivibile alla 1ª categoria coesistano due o piu' infermita', l'assegno per cumulo, di cui al comma precedente, viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidita' coesistenti, secondo quanto stabilito dalla tabella F-1 allegata al presente testo unico. La eventuale differenza in decimi, di cui al primo comma de successivo art. 17, derivante dall'applicazione dei criteri della predetta tabella F-1, dovra' essere calcolata sulla base degli assegni per cumulo previsti dalla tabella F rispettivamente per coesistenza di una infermita' di 1ª categoria e per coesistenza di una infermita' di 2ª categoria. Quando con una invalidita' ascrivibile alla 1ª categoria coesistano una o piu' invalidita' ugualmente ascrivibili alla 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidita', dovra' tenersi conto, ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermita' che si aggiungono a quella che di titolo alla pensione di guerra, secondo gli importi stabiliti dall'annessa tabella F. L'assegno per cumulo si aggiunge a quello per superinvalidita' quando anche la superinvalidita' derivi da cumulo di infermita'.2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 gennaio 1980, n.9

2

La L. 26 gennaio 1980, n.9 ha disposto (con l'art.8 comma 5) che:" L'assegno per cumulo si aggiunge a quello per superinvalidita' quando anche la superinvalidita' derivi da cumulo di infermita', sempreche' si tratti di invalidita' diverse da quelle che danno titolo all'assegno di superinvalidita'. Il presente comma costituisce interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. "

Testo in vigore dal 15 febbraio 1980 al 2 febbraio 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 15 febbraio 1980

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1979 al 15 febbraio 1980.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 26 gennaio 1980, n.9

    La L. 26 gennaio 1980, n.9 ha disposto (con l'art.8 comma 5) che:" L'assegno per cumulo si aggiunge a quello per superinvalidita' quando anche la superinvalidita' derivi da cumulo di infermita', sempreche' si tratti di invalidita' diverse da quelle che danno titolo all'assegno di superinvalidita'. Il presente comma costituisce interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. "

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art16 · fonte del testo

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