Art. 8 — Assegni di cumulo dovuti agli invalidi di prima categoria per coesistenza di infermità o mutilazioni dipendenti da causa di servizio dal 1 gennaio 1979

Nel caso in cui con una invalidita' ascrivibile alla prima categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, coesistano altre infermita', al mutilato o invalido e' dovuto, dal 1 gennaio 1979, un assegno per cumulo di infermita', non riversibile, secondo quanto stabilito e nella misura indicata dalla tabella F annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Quando con una invalidita' ascrivibile alla prima categoria coesistano due o piu' infermita', l'assegno di cumulo, di cui al comma precedente, viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidita' coesistenti, secondo quanto stabilito dalla tabella F-1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. L'eventuale differenza in decimi di cui al primo comma del successivo articolo, derivante dall'applicazione dei criteri della predetta tabella F-1, dovra' essere calcolata sulla base degli assegni per cumulo previsti dalla tabella F rispettivamente per coesistenza di una infermita' di prima categoria e per coesistenza di una infermita' di seconda categoria. Quando con una invalidita' ascrivibile alla prima categoria coesistano una o piu' invalidita' ugualmente ascrivibili alla prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', dovra' tenersi conto, ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermita' che si aggiungono a quella che da' titolo alla pensione privilegiata ordinaria, secondo gli importi stabiliti dalla tabella F. L'assegno per cumulo si aggiunge a quello per superinvalidita' quando anche la superinvalidita' derivi da cumulo di infermita', sempreche' si tratti di invalidita' diverse da quelle che danno titolo all'assegno di superinvalidita'. Il presente comma costituisce interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Testo vigente dal 31 gennaio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-01-26;9~art8 · fonte del testo

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