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[1]Assegni di cumulo dovuti agli invalidi di 1ª categoria per coesistenza di infermita' o mutilazioni dipendenti da causa di guerra

[2]Nel caso in cui con una invalidita' ascrivibile alla 1ª categoria della tabella A coesistano altre infermita', al mutilato o invalido e' dovuto un assegno per cumulo di infermita', non riversibile, secondo quanto stabilito e nella misura indicata dall'annessa tabella F. Quando con una invalidita' ascrivibile alla 1ª categoria coesistano due o piu' infermita', l'assegno per cumulo, di cui al comma precedente, viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidita' coesistenti, secondo quanto stabilito dalla tabella F-1 allegata al presente testo unico. La eventuale differenza in decimi, di cui al primo comma de successivo art. 17, derivante dall'applicazione dei criteri della predetta tabella F-1, dovra' essere calcolata sulla base degli assegni per cumulo previsti dalla tabella F rispettivamente per coesistenza di una infermita' di 1ª categoria e per coesistenza di una infermita' di 2ª categoria. Quando con una invalidita' ascrivibile alla 1ª categoria coesistano una o piu' invalidita' ugualmente ascrivibili alla 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidita', dovra' tenersi conto, ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermita' che si aggiungono a quella che di titolo alla pensione di guerra, secondo gli importi stabiliti dall'annessa tabella F. L'assegno per cumulo si aggiunge a quello per superinvalidita' quando anche la superinvalidita' derivi da cumulo di infermita'.

Testo in vigore dal 29 gennaio 1979 al 15 febbraio 1980

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art16 · fonte del testo

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