[1]Assegni di cumulo dovuti agli invalidi di 1ª categoria per coesistenza di infermita' o mutilazioni dipendenti da causa di guerra

[2]Nel caso in cui con una invalidita' ascrivibile alla 1ª categoria della tabella A coesistano altre infermita', al mutilato o invalido e' dovuto un assegno per cumulo di infermita', non riversibile, secondo quanto stabilito e nella misura indicata dall'annessa tabella F. Quando con una invalidita' ascrivibile alla 1ª categoria coesistano due o piu' infermita', l'assegno per cumulo, di cui al comma precedente, viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidita' coesistenti, secondo quanto stabilito dalla tabella F-1 allegata al presente testo unico. La eventuale differenza in decimi, di cui al primo comma de successivo art. 17, derivante dall'applicazione dei criteri della predetta tabella F-1, dovra' essere calcolata sulla base degli assegni per cumulo previsti dalla tabella F rispettivamente per coesistenza di una infermita' di 1ª categoria e per coesistenza di una infermita' di 2ª categoria. Quando con una invalidita' ascrivibile alla 1ª categoria coesistano una o piu' invalidita' ugualmente ascrivibili alla 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidita', dovra' tenersi conto, ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermita' che si aggiungono a quella che di titolo alla pensione di guerra, secondo gli importi stabiliti dall'annessa tabella F. ((L'assegno per cumulo si aggiunge a quello per superinvalidita', sempreche' si tratti di invalidita' diverse da quelle che diano titolo all'assegno di superinvalidita')).2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 gennaio 1980, n.9

2

La L. 26 gennaio 1980, n.9 ha disposto (con l'art.8 comma 5) che:" L'assegno per cumulo si aggiunge a quello per superinvalidita' quando anche la superinvalidita' derivi da cumulo di infermita', sempreche' si tratti di invalidita' diverse da quelle che danno titolo all'assegno di superinvalidita'. Il presente comma costituisce interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. "

Testo vigente dal 2 febbraio 1982

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 2 febbraio 1982

Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1980 al 2 febbraio 1982. 9 parole tolte, 14 parole aggiunte.

… importi stabiliti dall'annessa tabella F. L'assegno per cumulo si aggiunge a quello per superinvalidita' tolto: quando anche la superinvalidita' derivi da cumulo di infermita'aggiunto: , sempreche' si tratti di invalidita' diverse da quelle che diano titolo all'assegno di superinvalidita'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art16 · fonte del testo

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