Art. 564 — Invio degli atti dell'inchiesta formale

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Nei termini di cui all'articolo 561, comma 4, la commissione rimette all'autorita' che ha ordinato l'inchiesta gli atti conclusivi dell'inchiesta formale, la quale adotta, con decisione motivata, i provvedimenti ritenuti necessari. Una dettagliata scheda informativa sugli esiti dell'inchiesta formale e' inviata, senza ritardo, a cura degli Stati maggiori o del Segretariato generale o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, al Ministro della difesa. Gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri informano, altresi', degli esiti dell'inchiesta lo Stato maggiore della difesa.

Testo in vigore dal 18 giugno 2010 al 24 luglio 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art564 · fonte del testo

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