Art. 556 — Autorità competenti a ordinare l'inchiesta sommaria

Le autorita' competenti a ordinare l'inchiesta sommaria sono:

  • a)il Capo di stato maggiore della difesa quando:
  • 1)gli eventi sono avvenuti nell'ambito di enti e organismi, in Italia o all'estero, dipendenti direttamente dalla predetta autorita' o dal Sottocapo di stato maggiore della difesa o dal Comandante del Comando operativo di vertice interforze;
  • 2)gli eventi sono avvenuti nell'ambito di operazioni, missioni o esercitazioni per le quali tale autorita' esercita o ha delegato le funzioni di comando e controllo;
  • b)il Segretario generale della difesa, quando gli eventi sono avvenuti nell'ambito del Segretariato generale;
  • b-bis)il Direttore nazionale degli armamenti, quando gli eventi sono avvenuti nell'ambito della Direzione nazionale degli armamenti;
  • c)i superiori gerarchici del comando, ente, unita' e ufficio coinvolti nell'evento, il cui livello ordinativo e' individuato, in via generale, con decreto del Ministro della difesa, in base all'assetto organizzativo delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale del Ministero della difesa, nonche' alla capacita' ad acquisire, con la necessaria tempestivita', gli elementi necessari per valutare l'opportunita' di disporre l'inchiesta sommaria e ad adottare o proporre le misure correttive, sulla base dei risultati dell'indagine, fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione in materia di sinistri marittimi. Il decreto del Ministro della difesa di cui al comma 1, lettera c), e' adottato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa ((, del Segretario generale della difesa e del Direttore nazionale degli armamenti)), in relazione alle aree di rispettiva competenza. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera a), numero 2), il Capo di stato maggiore della difesa puo' delegare uno dei Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o il Comandante del Comando operativo di vertice interforze a disporre l'inchiesta sommaria. Questi ultimi, sulla base delle risultanze delle indagini, propongono al Capo di stato maggiore della difesa l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari.

Testo vigente dal 24 luglio 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 luglio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 2010 al 24 luglio 2024. 1 parola tolta, 24 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: b-bis) il Direttore nazionale degli armamenti, quando gli eventi sono avvenuti nell'ambito della Direzione nazionale degli armamenti;

… 1, lettera c), e' adottato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa tolto: eaggiunto: , del Segretario generale della difesa aggiunto: e del Direttore nazionale degli armamenti, in relazione alle aree di rispettiva competenza. Nelle ipotesi di cui al comma …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art556 · fonte del testo

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