Art. 563 — Commissione d'inchiesta formale

La commissione per l'esecuzione dell'inchiesta formale e' costituita da:

  • a)un presidente di grado superiore o, se pari grado, piu' anziano del comandante di corpo o titolare del comando, ente, unita' o ufficio presso cui si e' verificato l'evento;
  • b)due o quattro membri di grado superiore o, se pari grado, piu' anziani del comandante di corpo o del titolare del comando, ente, unita' o ufficio presso cui si e' verificato l'evento, di cui uno con funzioni di segretario. Per gli incidenti occorsi presso enti interforze, ovvero nell'ambito di operazioni o esercitazioni a carattere interforze, nella scelta dei membri della commissione, di cui al comma 1, lettera b), e' assicurato che almeno uno di questi appartenga alla Forza armata del comandante o titolare del comando, ente o unita' in cui e' avvenuto l'evento e che essi non provengano tutti dalla medesima Forza armata. La scelta tra la composizione della commissione con due, ovvero quattro membri e' operata tenuto conto della necessita' di assicurare la presenza di almeno un membro appartenente a ciascuna Forza armata il cui personale o i cui mezzi sono coinvolti o interessati dall'evento. La commissione inquirente ha facolta' di avvalersi, qualora ritenuto utile ai fini dell'inchiesta, di personale appartenente all'Amministrazione della difesa, ovvero di consulenti tecnici esterni. Eventuali oneri sono a carico dell'Amministrazione della difesa, secondo quanto previsto dalle disposizioni amministrative vigenti. La commissione si riunisce nel luogo indicato dall'autorita' che l'ha nominata e procede:
  • a)all'esame degli atti dell'inchiesta sommaria, ove precedentemente effettuata;
  • b)all'esecuzione di accertamenti, rilievi e sopralluoghi, qualora necessari anche esterni rispetto all'ente o al reparto presso cui si e' verificato l'evento;
  • c)all'acquisizione di eventuali ulteriori documenti e dichiarazioni testimoniali di personale militare e civile della Difesa, nonche' di persone estranee all'Amministrazione della difesa;
  • d)all'esame delle relazioni dei consulenti, qualora nominati;
  • e)all'effettuazione di ogni altra attivita' ritenuta utile ai fini dell'inchiesta; L'attivita' della commissione si conclude con un rapporto finale, corredato di tutta la documentazione acquisita agli atti, contenente:
  • a)una circostanziata ricostruzione dell'evento;
  • b)deduzioni, considerazioni di ordine giuridico e tecnico; motivazioni;
  • c)il parere chiaro ed esplicito sulle cause che hanno provocato l'evento;
  • d)data e sottoscrizione di tutti i componenti della commissione.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art563 · fonte del testo

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