Art. 560 — Invio degli atti dell'inchiesta sommaria

Gli atti dell'inchiesta sommaria sono inviati, al piu' presto e comunque entro novanta giorni dalla data in cui e' stata disposta, all'autorita' che ne ha ordinato l'esecuzione e da questa trasmessi, nei successivi trenta giorni, con motivato parere e con l'indicazione degli eventuali provvedimenti adottati, allo Stato maggiore della difesa, al Segretariato generale della difesa ((, alla Direzione nazionale degli armamenti)), agli Stati maggiori di Forza armata, ovvero al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione all'area di appartenenza del Comando, ente, unita' o ufficio presso i quali si e' verificato l'evento. Lo Stato maggiore della difesa, il Segretariato generale ((, la Direzione nazionale degli armamenti)), gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, ricevuti gli atti dell'inchiesta sommaria, procedono al loro esame da concludersi, con decisione motivata dell'autorita' di vertice dei predetti organismi, entro centocinquanta giorni dalla data in cui essa e' stata disposta. Tale autorita' di vertice puo' ordinare, se ritenuto necessario, l'esecuzione di ulteriori indagini, i cui risultati sono valutati entro i successivi trenta giorni. Una sintetica scheda informativa sugli esiti dell'inchiesta sommaria e' inviata, senza ritardo, a cura dei citati Stati maggiori ((, del Segretariato generale della difesa o della Direzione nazionale degli armamenti,)) o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, al Ministro della difesa. Gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri informano, altresi', degli esiti dell'inchiesta lo Stato maggiore della difesa.

Testo vigente dal 24 luglio 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 luglio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 2010 al 24 luglio 2024. 1 parola tolta, 18 parole aggiunte.

… degli eventuali provvedimenti adottati, allo Stato maggiore della difesa, al Segretariato generale della difesa, aggiunto: alla Direzione nazionale degli armamenti, agli Stati maggiori di Forza armata, ovvero al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, … i quali si e' verificato l'evento. Lo Stato maggiore della difesa, il Segretariato generale, aggiunto: la Direzione nazionale degli armamenti, gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, … sugli esiti dell'inchiesta sommaria e' inviata, senza ritardo, a cura dei citati Stati maggiori tolto: oaggiunto: , del Segretariato generale aggiunto: della difesa o della Direzione nazionale degli armamenti, o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, al Ministro della difesa. Gli Stati …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art560 · fonte del testo

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