Art. 503 — Custodia e verifica dei fondi

Per la custodia dei fondi, dei titoli e dei valori gli organismi provvisti di autonomia amministrativa sono dotati di:

  • a)cassa di riserva, destinata a conservare i fondi, i titoli, i valori e gli oggetti preziosi comunque affidati all'organismo per l'amministrazione o per la custodia;
  • b)cassa corrente, destinata alla custodia dei fondi necessari per le operazioni di pagamento. Nella cassa di riserva oltre ai fondi, ai titoli e ai valori di cui al comma 1, lettera a), sono conservati i registri dei movimenti di introduzione e di prelievo dei fondi e quello dei valori custoditi in cassa. L'ammontare dei fondi custoditi nella cassa corrente e' commisurato alle necessita' delle operazioni giornaliere previste. Ogni giorno, al termine del servizio, l'ammontare dei fondi custoditi nella cassa corrente non puo' superare il limite di euro 10.000,00; i fondi esuberanti sono introitati nella cassa di riserva. Presso gli organismi titolari di conto corrente postale o di conto corrente bancario, la responsabilita' della gestione dei fondi depositati su detti conti e' attribuita agli agenti che hanno la responsabilita' della cassa di riserva. La traenza puo' essere delegata a due di essi con firma congiunta. I responsabili di cassa propongono al comandante dell'organismo le misure ritenute necessarie per la sicurezza delle casse. I fondi e i valori depositati nelle casse sono oggetto di verifiche periodiche effettuate dagli organi responsabili, con le modalita' stabilite dalle istruzioni di cui all'articolo 446, comma 4. Se nel corso delle verifiche risultano delle irregolarita' che comportino responsabilita', colui che effettua il riscontro procede ai sensi delle disposizioni del capo III. Le eventuali eccedenze di cassa, accertate nel corso delle verifiche, sono assunte in carico nelle scritture contabili per essere versate in tesoreria, se non e' possibile individuare le cause e disporre la liquidazione. Se l'organismo non si avvale del servizio trasporto valori fornito dalle banche o dalle ditte specializzate, il capo del servizio amministrativo propone al comandante le necessarie cautele per la sicurezza del prelievo e del trasporto dei fondi.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art503 · fonte del testo

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